venerdì 28 marzo 2014

Mediazione Vs.Mandato! Ne ho parlato con l'Avvocato Massimo Chimienti


Torno sull’attività lab aperta su questo blog in merito al “mandato a titolo oneroso” per rispondere alla domanda più volte sollevata dai lettori:
L’attuale legislazione permette di operare su Mandato?
Ne ho parlato con L’Avv.to Massimo Chimienti, specialista del mondo immobiliare, conosciuto per la sua attività formativa a supporto agli agenti immobiliari.
 visita il sito dell'Avvocato ChimientiBuongiorno Massimo, grazie per la disponibilità e per il supporto che ci offri.
La domanda è:
siamo abituati a parlare di incarico o mandato di vendita o di acquisto, in un ipotetico confronto tra Mediazione e Mandato quali differenze ci sono?
Ciao Raffaele, permettimi innanzitutto di farti i complimenti per la splendida iniziativa che hai avviato su Facebook con il gruppo Sei un Agente Immobiliare se… che non esiterei a definire un vero successo Social.
 cliccare sulla foto per vedere il gruppoPer entrare in tema, iniziamo a dire che il rapporto che lega il venditore e l’acquirente all’agente immobiliare viene nella prassi definito, indistintamente, “incarico a mediare” o “mandato” e ciò, non è corretto.
Infatti, il nostro codice civile, pur inserendola tra i contratti tipici, non definisce la mediazione ma all’articolo 1754 ci dice che è mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Carattere essenziale della figura del mediatore è la sua imparzialità, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto, che renda riferibile al “dominus” l’attività dell’intermediario.
Prima di esaminare il mandato, occorre esaminare la differenza tra la mediazione ed altre figure affini, quali il contratto di agenzia e quello di procacciamento di affari.
Allora quali sono le differenze tra mediatore e mandatario?
La figura del mediatore, si distingue da quella dell’agente, in quanto, l'incarico conferito al primo riguarda un singolo affare, mentre, l'incarico di agenzia riguarda un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona, derivando dalla stabilità dell'incarico nell'ambito di tale zona l'esclusiva a vantaggio dell'agente (cui spetta altresì il trattamento di fine rapporto) e l'obbligo del preponente di corrispondere le provvigioni anche per gli affari da lui conclusi direttamente, mentre il compenso al mediatore - come al procacciatore di affari (il cui rapporto è caratterizzato dalla mancanza di esclusiva e di vincolo di stabilità) - spetta solo quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La mediazione ed il contratto atipico di procacciamento d'affari,  invece, si distinguono sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell'agente) può pretendere il compenso. I due rapporti hanno in comune l'elemento della prestazione di un'attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, onde è sufficiente perché il mediatore ed il procacciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei soggetti abbiano stipulato il contratto da costoro promosso.
Fatte queste doverose distinzioni, passiamo ad esaminare il contratto di mandato e le implicazioni che esso potrebbe avere nelle trattative immobiliari.
Esso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1703 c.c., è il “contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti per conto di un’altra”; il mandatario, è obbligato per contratto ad eseguire una o più attività per conto del mandante, anche in sua diretta rappresentanza (se vi è procura) e “con la diligenza del padre di famiglia” (art. 1710 c.c.).
Quindi accanto alla figura classica del mediatore ve ne potrebbe essere un’altra, quella del “mandatario a titolo oneroso”.
Per poter scientemente valutare quale rapporto instaurare con il cliente, tuttavia, è necessario esaminare le differenze tra i due istituti sotto due profili, quello della responsabilità e quello del diritto al compenso.
E per quanto riguarda la responsabilità?
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la responsabilità del mediatore ha natura extracontrattuale e viene definita da “contatto sociale”, che si concretizza ogniqualvolta il fatto illecito sia posto in essere da un soggetto che, onde poter esercitare una determinata professione, deve possedere requisiti formali ed abilitativi, come nel caso del mediatore per il quale prevista l’iscrizione ad un apposito ruolo, e deve esercitare la propria attività a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento nella stessa per le sue caratteristiche;
-  quella del mandatario ha natura contrattuale.
Riferendoci al diritto al compenso?
Il mediatore ai sensi dell’art. 1759 c.c. avrà diritto alla provvigione ogniqualvolta la conclusione dell’affare si concretizza per effetto del suo intervento; ciò, si verifica quando tra le parti si sia costituito un vincolo giuridico, che consenta a ciascuna di esse di agire nei confronti dell’altra, inadempiente, per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso;
-  il mandatario ha diritto alle sue spettanze, a prescindere dalla conclusione o meno dell’affare, per il sol fatto di aver esaurito il proprio compito osservando le disposizioni ricevute.
Può un agente immobiliare essere legittimato a concludere un mandato a tiolo oneroso?
Per rispondere al quesito basta ricordare che l’oramai abolito ruolo, prevedeva quattro sezioni:
a) Agenti immobiliari in cui sono iscritti coloro che intendono svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
b) Agenti merceologici in cui sono iscritti coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame;
c) Agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare) si iscrivono i mandatari a titolo oneroso che operano nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte, dalla quale esclusivamente possono pretendere il compenso;
d) Agenti in servizi vari in cui sono iscritti coloro che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle altre sezioni.
Era ed è possibile ottenere l’iscrizione in più sezioni del Ruolo per cui, gli agenti immobiliari (rectius mediatori immobiliari), che siano iscritti nell’apposita sezione, potranno ricevere ed accettare mandati a vendere e/o acquistare immobili, rimanendo legati, anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse, solo alla sola parte conferente l’incarico.


Non v’è dubbio che una soluzione come quella appena prospettata potrebbe promuovere la collaborazione tra agenti immobiliari che, rappresentando le parti opposte, potrebbero far concludere affari.
Grazie Massimo per la tua sempre precisa e chiara interpretazione.
BENE BENE BENE …direi che abbiamo smarcato un punto importante!

Come sempre è gradito un Vs. commento in merito all’articolo.
Rel=Raffaele Racioppi

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